Il diritto del lavoro tra giurisprudenza e dottrina

Sottotitolo: 
La ragion d’essere di un antologia  - "Giuristi del lavoro nel Novecento Italiano" - legata principalmente alla singolarità del diritto sindacale e del lavoro. 

Ediesse ha mandato nelle librerie un’antologia che raccoglie scritti nei quali Umberto Romagnoli ha tracciato nell’arco degli ultimi lustri i profili di giuristi del lavoro del Novecento italiano. Sono più di una dozzina e coprono un ampio arco temporale, dai primi del secolo scorso ai giorni nostri. La ragion d’essere dell’antologia è legata principalmente alla singolarità del nostro diritto del lavoro e, segnatamente, del diritto sindacale. La storia di quest’ultimo infatti ha conservato la singolarità delle origini: più dottrinale che legislativa e più giurisprudenziale che dottrinale, è rimasta tale anche nel dopo-costituzione, nonostante la svolta compiuta con lo Statuto dei laaccoglie scritti nei quali Umberto Romagnoli ha tracciato nell’arco degli ultimi lustri i profili di giuristi del lavoro del Novecento italiano. Sono più di una dozzina e coprono un ampio arco temporale, dai primi del secolo scorso ai giorni nostri. La ragion d’essere dell’antologia è legata principalmente alla singolarità del nostro diritto del lavoro e, segnatamente, del diritto sindacale. La storia di quest’ultimo infatti ha conservato la singolarità delle origini: più dottrinale che legislativa e più giurisprudenziale che dottrinale, è rimasta tale anche nel dopo-costituzione, nonostante la svolta compiuta con lo Statuto dei lavoratori. Per questo, sul suo processo formativo è stata (e sarà) tutt’altro che ininfluente l’attività dei ceti professionali appartenenti al circuito giudiziario, forense e universitario. Per questo, sul suo processo formativo è stata (e sarà) tutt’altro che ininfluente l’attività dei ceti professionali appartenenti al circuito giudiziario, forense e universitario.
Col consenso dell’editore, pubblichiamo la premessa introduttiva del volume.

 

“Poco si comprende del funzionamento dell’organizzazione gius-politica di un’epoca e di un paese”, scrisse Giovanni Tarello, “se non se ne conoscono gli operatori: tra questi, principalmente i giuristi”. Per questo, “una storia del diritto deve praticare il genere letterario della biografia intellettuale” [1]. Giovanni Tarello lo praticò. Lo praticò con determinazione e lucidità per realizzare un progetto globale di rara difficoltà: quello di scrivere una storia della cultura giuridica contemporanea con l’intento di misurare peso e dimensioni della “componente di scelta, e implicitamente di scelta in senso lato politica, che è presente in ogni attività di interpretazione e/o applicazione di formule normative” [2].

L’innovativo pensatore genovese raccontava che il progetto gli si era affacciato nel 1966, accingendosi all’insegnamento universitario della Filosofia del diritto. Per certo, non perse tempo. L’anno successivo, infatti, darà alle stampe una prima prova tecnica, una ricerca di dettaglio, che prese la forma di un “libretto”, come lui stesso volle definirlo col tono disincantato che era la sua cifra stilistica: Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione. Nel “libretto” è analizzata una singolare vicenda intellettuale. Singolare perché il diritto individuale e, specialmente, collettivo del lavoro nel secondo dopo-guerra era in larghissima misura un prodotto della creatività degli interpreti d’ogni ordine e grado, nonché di fonti regolative di incerta natura e/o legittimazione.

Il successo dell’agile monografia dipese, come Tarello scriverà cinque anni più tardi, dalla temperie della stagione in cui la tesi centrale che vi era sostenuta venne resa pubblica: “un momento in cui la parte più viva della dottrina italiana aveva una grandissima voglia di sentirsi dire essere la propria attività di natura direttamente politica” [3]. Questa, però, è soltanto una mezza verità. L’altra metà è che anche Giovanni aveva “una grandissima voglia”: era impaziente di effettuare una verifica “plateale” (cioè, destinata a destare scalpore, come desiderava) della giustezza del dissacrante programma di ricerca che si era dato. Come dire che il gruppetto di giuristi sul quale effettuarne la prima verifica sperimentale Giovanni lo individuò senza alcuna fatica, perché esso non faceva niente per non essere individuato; tutt’altro. Insomma, erano predestinati ad incontrarsi, perché ai suoi occhi di studioso di una cultura giuridica ammalata, come diceva, di “mentalismo”, la schiera dei giuristi-interpreti del diritto sindacale e del lavoro post-costituzionale doveva apparire un caso-limite, quasi di scuola. Da inventare, se non ci fosse stato, in laboratorio.

La favorevole congiunzione astrale permise a Tarello di impartire una lezione di metodo che non sarà dimenticata. Anzi, il numero degli operatori giuridici che l’hanno metabolizzata è incalcolabile. In ogni caso, coloro che non la conoscono ancora o la rifiutano sono agevolmente identificabili, perché esibiscono la stolta sicurezza propria di chi non ha l’abitudine di riflettere su se stesso, di interrogarsi, di rimettersi in discussione per cercare di capire, o capire un po’ meglio, quel che sta facendo. Giovanni, infatti, non ci diceva cosa dovevamo o non dovevamo fare. Ci diceva: fate quel che volete e fatelo come siete capaci, purché sappiate cosa state facendo e ve me assumiate la responsabilità. Il che, ammoniva, non sempre succede: succede invece che i vostri discorsi, pur sembrando riconducibili ad un modello meramente ricognitivo e descrittivo, siano disseminati di “imperativi travestiti da indicativo” [4]. Succede cioè che elaboriate modelli prescrittivi senza rendervi conto che vi state nascondendo dietro una scientificità solamente presunta: la scienza giuridica che credete (o asserite di credere) pura in realtà è politica del diritto.

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I contesti in cui agiscono i giuristi dei quali in tempi diversi  ho tracciato il profilo sono profondamente diversificati. Si va dalle codificazioni civili dell’Otto e Novecento all’avvento della costituzione repubblicana e allo statuto dei lavoratori, fino al processo di destrutturazione del sistema delle regole del lavoro che comincia ad affiorare sul finire degli anni ‘70. Manca invece una figura di giurista rappresentativa d’una corrente di pensiero la cui radicalità avrebbe dovuto rappresentare una svolta e certamente la lacuna sarebbe imperdonabile se dipendesse da un rifiuto aprioristico di frequentare la letteratura giuridica del periodo corporativo.

La verità è che non ce l’ho fatta a superare il senso di scoramento confessato da Norberto Bobbio il cui giudizio impietoso ne mette in luce “la monotonia mortifera degli argomenti, l’angustia dell’orizzonte culturale, la totale mancanza di analisi concreta delle situazioni reali”. Teneri, peraltro, non erano stati neanche i giudizi formulati dalla commissione del primo concorso a cattedra in diritto corporativo, bandito nel 1929. Anzi, il leader riconosciuto della nuova dogmatica – Carlo Costamagna – rimase vittima di una feroce stroncatura. Benché i commissari fossero stati scelti col proposito di favorirlo, essi rilevarono nella sua esuberante produzione, “forse per la troppo frequente assenza di vigile senso storico, una pericolosa tendenza ed eccessivo dispregio per i concetti più tradizionalmente saldi della scienza giuridica (…). Pare anche che in lui non vi (sia) sempre precisa la coscienza del confine che separa (…) lo ius conditum dallo ius condendum, per cui spesso l’aspettativa o l’intuizione di questo inquina o devia l’interpretazione o l’inquadramento esatto di quello”.

Se, ciononostante, il medesimo giurista-scrittore venne dichiarato vincitore del concorso, non c’è da stupirsi che il Consiglio superiore del ministero dell’Educazione nazionale ne abbia annullato gli atti. Ma nemmeno può stupire la mia decisione di non disegnare il profilo né di lui né di altri come lui. Ho preferito rendere solo apparente l’innegabile lacuna riproponendo alcune mie riflessioni sul fascismo giuridico che testimoniano la consapevolezza che demonizzare il fascismo giuridico significa enfatizzarne le discontinuità rispetto all’esperienza anteriore ed insieme disconnetterlo da quel che è successo dopo [5].

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Malgrado la diversità dei contesti, i giuristi i cui profili ho radunato in questo volume attingono ad un patrimonio culturale tendenzialmente omogeneo. Volendo indicare la matrice ideale degli orientamenti che hanno più resistito al degrado dell’invecchiamento, riesce difficile non identificarla – una volta ripulita delle scorie che la ricoprono – nella componente liberal-democratica. Il che vuol dire che quello del lavoro è un droit ouvrier senza operaismo, proprio come desiderava Ludovico Barassi, e la cultura giuridica dominante è “borghese”, come la qualificò – erroneamente credendo che fosse un’invettiva e che non lo riguardasse – un giurista della borghesia per antonomasia come Francesco Carnelutti.

Una vera e propria frattura, invece, si coglie sul piano della metodologia utilizzata: essa si produsse nel corso degli anni ’60. L’eccentrico  mix  “di continuità e di rinnovamento” che caratterizzava la proposta di revisione metodologica avanzata da Gino Giugni [6] odorava di eresia. Pertanto, non gli sarebbe certo bastato richiamarsi all’autorevolezza di Hugo Sinzheimer per uscire vittorioso dal contenzioso sul modo di essere giuristi del lavoro.“Se la scienza giuridica”, aveva scritto nel 1922 il padre del diritto del lavoro della Repubblica di Weimar, “si limitasse al metodo dogmatico”, l’analisi delle forme giuridiche che nascono, si rinnovano o muoiono nella realtà effettuale “sarebbe preclusa alla ricerca giuridica” e, ha chiosato un fine esegeta del pensiero sinzheimeriano [7], tutto si ridurrebbe ad un discorso che muove da apriorismi o pregiudizi concettuali e, “per essere convincente, viene infarcito di ‘necessità logiche’ per via di mera deduzione”. Per superare le ostilità che i giuristi più tradizionalisti solitamente manifestano quando sono oggetto di valutazioni critiche di questo tenore, era necessario che la legittimità del dominio della pax siglata nel segno della dogmatica fosse contestata dallo stesso giurista del lavoro che, come Federico Mancini, più ci aveva creduto o che avrebbe dovuto crederci di più. Il suo appoggio fu determinante.

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Al di là delle appartenenze culturali e delle differenti metodologie utilizzate, ciò che unisce i giuristi di cui sono qui riprodotti i profili è la natura del ruolo che ciascuno i essi svolto. Un ruolo che ha le caratteristiche della mediazione intellettuale in presenza della quale la giurisprudenza ha potuto aiutare la società del loro tempo ad assestarsi, almeno per un po’. Dottrina e giurisprudenza, infatti, formano una coppia di fattori interagenti sui quali fa assegnamento lo stesso potere politico, dal più democratico al più autoritario. Mentre sarebbe una sciocchezza affermare che la coppia funziona perfettamente, è ragionevole convenire che la giurisprudenza non può fare a meno della dottrina, ma il loro dialogo non lusinga la seconda più di quanto non metta in soggezione la prima. Infatti, la giurisprudenza è in grado di liquidare una buona dottrina nella stessa misura in cui è in grado di premiarne una cattiva.

Definire la giurisprudenza non è complicato. Essa non è altro che il lento sedimentarsi dei responsi emessi dai giudici di merito, di legittimità e, nel dopo-costituzione, dal giudice delle leggi. La dottrina invece esibisce di sé un’immagine assai più sfuggente. Accontentiamoci, allora, di sapere che il termine viene usato, sovente in un’accezione spregiativa, per indicare il flusso, irregolare nel ritmo e diseguale in qualità, di apporti provenienti dagli studiosi del diritto che scrivono saggi, monografie, commentari, trattati e manuali, i più fortunati dei quali costituiscono il canale di comunicazione tra giuristi-scrittori, la magistratura giudicante e tutto il resto della popolazione forense. Quando, poi, si scoprono capaci di esprimersi con un linguaggio detecnicizzato e deritualizzato, non è escluso che i giuristi-scrittori possano stabilire contatti con la stessa opinione pubblica, orientandola tramite la stampa quotidiana in maniera più o meno argomentata.

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Durante una conversazione di tanti anni fa, Gino Giugni mi confidò che si era abituato a classificare i giuristi servendosi di una griglia di criteri che si era fabbricata quasi per gioco, ma non senza originalità. Ci sono, diceva, i ripetitori: sono quelli che masticano idee altrui; e gli amplificatori: cioè, quelli che hanno l’inclinazione ad enfatizzare. Infine, ci sono i riduttori: il loro limite consiste nell’offrire rappresentazioni deformanti di segno contrario rispetto a quelli del secondo gruppo. Però, hanno il pregio di tendere all’essenzialità. Forse perché incoraggiato dal suo esempio, anch’io ho preso un’abitudine classificatoria che può sembrare stravagante. E’ da parecchio tempo che mi sono immaginato l’esistenza di un club elitario: non senza un filo di sorridente ironia, l’ho definito star-system accademico dei giuristi-scrittori in materia sindacale e del lavoro del secolo XX. Non è il capolinea di un cursus honorum raggiungibile per cooptazione.

Vi si è ammessi solamente perché lo hanno deciso generazioni di viandanti i quali, avendo bisogno di lampioni in grado di illuminare la strada che stanno percorrendo, hanno inteso manifestare così rispetto e gratitudine verso i pochi che sono capaci di accenderli. Però, adesso che i governanti dei paesi europei stanno demolendo lo statuto epistemologico del diritto più eurocentrico e novecentesco che sia mai esistito, l’elitario club appartiene al passato. Adesso, la sola cosa che interessa sapere è dove sta andando il diritto del lavoro, che fine farà, se ha ancora un futuro. E, proprio perché fioccano e si accalcano domande del genere, i viandanti del giorno d’oggi che si aspettano il miracolo di vederci meglio devono rassegnarsi: dei lampioni non possono fare se non un uso pateticamente improprio. In realtà, se ne possono servire unicamente come gli ubriachi si servono dei lampioni pubblici: non per la luce che di notte fanno spiovere sulle strade, bensì per reggersi in piedi.

Infatti, il futuro del diritto del lavoro non può più essere quello di una volta. Per questo, ho tracciato i profili anche di giuristi la cui formazione si è completata quando il day after del diritto del lavoro era già inoltrato. Se sono presenti in questa raccolta, è perché – spezzate dalla violenza cieca o dell’essere umano o d’una natura matrigna – le loro biografie intellettuali, se non sono ancora storia, nemmeno sono più cronaca e ciò che ne giustifica la presenza nell’antologia è la certezza che la loro prematura scomparsa accresce la difficoltà di chi è rimasto di dare risposte plausibili alla richiesta di riprogettare il diritto del lavoro.

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La ragion d’essere di questa antologia è legata principalmente alla singolarità del diritto sindacale e del lavoro, e non solo del nostro. Indipendentemente dall’idioma che parlano, i giuslavoristi sanno bene che non è dato rinvenire un settore dell’esperienza giuridica dove risulti più sbugiardata la mitologia pan-creazionista secondo la quale, “come un dio creò l’universo, così il legislatore crea il diritto”. Per questo, la storia di questo ramo del diritto è più dottrinale che legislativa e più giurisprudenziale che dottrinale. In Italia, però, si è stabilito un record. Da settant’anni le stesse parti sociali si appassionano ad un gioco che ha determinato una singolare situazione di a-legalità costituzionale. Il gioco consiste nel restare fuori della costituzione senza, per ciò stesso, mettersi contro, obbligando i giocatori a cercare altrove ciò che vi sta dentro. Per questo, il processo di formazione del nostro diritto sindacale e del lavoro lo ha oberato di debiti verso il ceto degli operatori giuridici e il suo itinerario evolutivo risente più di quanto non accada in altri settori dell’esperienza dell’autoreferenzialità dei componenti della cabina di regia.

In altra occasione. li ho chiamati tessitori, perché ciò che li accomuna è la propensione a riannodare anziché a tagliare i fili del discorso giuridico. Una propensione che, una volta diventata una vocazione di ceto, diventa anche un vincolo di sistema. Adesso, però, come dicevo poc’anzi, capisco di poterne ancora parlare come di qualcosa che è stato e non è più. Qualcosa che appartiene ad un passato che se ne è andato via per sempre e non può trovare posto se non in un archivio storico. E ciò anche perché, mentre in passato la creatività interpretativa era considerata una salvifica soluzione di ripiego stante il vuoto regolativo che il legislatore si rifiutava d colmare, adesso lo stesso legislatore la considera un fattore destabilizzante dei suoi dicta. Non a caso, dissemina ostacoli sulla strada percorribile dai lavoratori per arrivare ad un giudice togato e, con la riduzione forzata del contenzioso, si finisce per alterare l’habitat che permette l’esistenza della cabina di regia.

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Nel momento di restituire le bozze all’editore col rituale “si stampi”, mi sembra importante segnalare ch i ritratti degli autori qui roprodotti li ho disegnati nell’arco degli ultimi trent’anni. Pertanto, la distanza temporale che mi separa dai primi è piuttosto ampia. Infatti, non sono mica sicuro che li riscriverei tutti tali e quali. Il che vuol dire che l’insieme dei profili consente di ripercorrere anche un segmento significativo del mio stesso processo di formazione. Un processo che si sta concludendo nel meno prevedibile dei modi. Sto imparando a disimparare, almeno in parte, ciò che i più prestigiosi giuristi-scrittori del novecento mi avevano insegnato.

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[1]  Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti e il progetto del 1926, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1974, IV, p. 499.         

[2] G. Tarello, Atteggiamenti culturali sulla funzione del giurista-interprete, in Id., Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, p. 496.

[3] Premessa alla ristampa di Teorie e ideologie, cit. nel testo (Milano, 1972), p. 6.

[4] Modelli descrittivi e modelli precettivi, in Diritto, enunciati, cit., p. 363 ss.; Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi, ivi, pp. 370-371.

 [5] F. Lanchester, Dottrina e politica nell’università italiana: Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo, in Lav. e dir., 1994, p. 51.

[6] G. Giugni, Introduzione a Id., Lavoro legge contratti, Bologna, 1989, pp. 11-12.

[7] L. Nogler, In ricordo di Hugo Sinzheimer (1875-1945): appunti sul Methodenstreit nel diritto del lavoro, in Lav. e dir., 1995, p. 565 ss.

Umberto Romagnoli

Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight.

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